Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali

La nozione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali si riferisce a qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

  1. concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
  2. per cui é stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al punto 1;
  3. concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore é stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, oppure;
  4. concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.

Per locale commerciale si intende:

  1. qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente, oppure;
  2. qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale.

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Il professionista fornisce al consumatore le informazioni precontrattuali su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

Inoltre il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore dell’esclusione del diritto di recesso relativamente all’inizio dell’esecuzione della fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale e dell’accettazione dell’esclusione del diritto di recesso (art 59, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 206/2005).

Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.

Lavori di riparazione o manutenzione che non superano l’importo di 200 euro

Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:

  1. il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le seguenti informazioni su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole:
    • l’identità del professionista,
    • l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce,
    • le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale,

      Il professionista fornisce inoltre le informazioni:

    • sulle caratteristiche principali dei beni e dei servizi,
    • sul diritto di recesso e il modulo tipo di recesso,
    • sul eventuale esclusione del diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso
      ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;
  2. la conferma del contratto che deve essere fornita contiene tutte le informazioni precontrattuali previste dalla legge.

N.B.: Le disposizioni menzionate non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro.

Tuttavia, si applicano le disposizioni menzionate nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.

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