Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Cessazione dell’incarico di responsabile tecnico

 

Con deliberazione n. 1 del 30/01/2020, entrata in vigore il 4 maggio 2020, il Comitato Nazionale ha stabilito le procedure da seguire nel caso in cui si verifichi la cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa per qualunque causa, ivi inclusa la perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità.

Proseguimento dell’attività

L’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall’impresa.

Il periodo transitorio di 90 giorni cessa con il provvedimento della Sezione regionale competente di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le categorie di iscrizione interessante

Comunicazione

L’impresa deve comunicare il fatto, per via telematica, alla Sezione regionale competente nel termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi. Ad eccezione dei casi di perdita del requisito di idoneità, il responsabile tecnico che cessa dall’incarico ne dà comunicazione, oltre all’impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di PEC.

Fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico, quest’ultimo non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall’incarico.

Dalla data nella quale perviene alla Sezione regionale la prima tra le comunicazioni citate decorre il termine di 90 giorni per l’impresa per proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione.

Perdita del requisito di idoneità

Questa circostanza comporta la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione.

Nei casi in cui il responsabile tecnico perda il requisito di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 13, comma 1, del DM 120/2014 sono previste le seguenti procedure:

  • La Sezione regionale comunica all’impresa, a mezzo di PEC, la prossima scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza dell’idoneità stessa.
  • Dal giorno successivo alla data di scadenza dell’idoneità del responsabile tecnico, decorre il termine di 90 giorni per l’impresa per proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione.
    La Sezione regionale invia all’impresa, tramite PEC, apposita comunicazione di decadenza del responsabile tecnico.

Limitazioni all’operatività dell’impresa

Decorso il termine di 90 giorni per l’impresa per proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione e in assenza di provvedimento della Sezione relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate della carenza del requisito del responsabile tecnico.

Sanzioni

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, entro il quale l’impresa avrebbe dovuto dare comunicazione alla Sezione regionale competente della cessazione dell’incarico del responsabile tecnico, la Sezione avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate.

Decorso il termine di 90 giorni per l’impresa per proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione, in assenza di provvedimento della Sezione reginale relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti, la Sezione regionale stessa avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie d’iscrizione interessate.

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