Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Prodotti interessati

Elenco delle principali direttive relativo a prodotti la cui commercializzazione è soggetta alla marcatura CE

Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato:

  • Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione,
  • Materiali elettrici per radiologia e uso clinico,
  • Parti elettriche di ascensori e montacarichi,
  • Contatori elettrici,
  • Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico,
  • Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici,
  • Disturbi radioelettrici,
  • Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri. 

Fonti:
Direttiva 2014/35/UE, da recepire entro il 19.04.2016;
Direttiva 2006/95/CE, entrata in vigore il 16 gennaio 2007;
Direttiva 1973/23/CE, abrogata, recepita tramite L. 18 ottobre 1977, n. 791, D.M. 15 dicembre 1978, D.M. 1 ottobre 1979, D.M. 1 agosto 1981, D.M. 1 agosto 1981, D.M. 25 settembre 1981;
Decreto del presidente della giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 2 marzo 1999 n. 7 relativo a macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche, art. 3 concernente impianti elettrici;

Apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione

  • "apparecchiatura terminale di telecomunicazione" è un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione (vale a dire, di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico);
  • "apparecchiatura radio" è il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio (onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale) impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali.

Fonti:
Direttiva 2014/53/UE da recepire nell'ordinamento italiano entro il 12.06.2016;
Direttiva 1999/5/CE, recepita tramite L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269. Vedi anche la L. 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), la L. 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) e la L. 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006).

Compatibilità elettromagnetica

L'idoneità di un'apparecchiatura (apparecchio o impianto fisso) a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale campo.
Campo di applicazione

Esempi:

  • Apparecchi di sola ricezione di segnali radio o televisione;
  • trasmettitori operanti sotto i 9 kHz o sopra i 3000 GHz;

Fonti:
Direttiva 2014/30/UE con parziale applicazione a partire dal 20.04.2016;
Direttiva 2004/108/CE recepita tramite D.lgs 194 del 6 Novembre 2007;
Direttiva 89/336/CEE, abrogata con efficacia dal 20 luglio 2007, recepita con D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476, D.lgs. 12 novembre 1996, n. 615. Si veda anche il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;
Decreto del presidente della giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 2 marzo 1999 n. 7 relativo a macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche, art. 3 concernente impianti elettrici.

Disposizioni transitorie:

  • Gli apparecchi soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali il produttore o il suo rappresentante autorizzato ha redatto una dichiarazione di conformità secondo la procedura di detto decreto legislativo entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009.
  • Gli apparecchi soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 per il caso di assenza delle norme armonizzate oppure qualora il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte dette norme e per i quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato da un organismo competente entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 è consentita la immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al decreto 194 del 6 Novembre 2007. 

    Linee guida della Commissione europea.

Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

 Categorie di AEE:

  • Grandi elettrodomestici
  • Piccoli elettrodomestici
  • Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 
  • Apparecchiature di consumo 
  • Apparecchiature di illuminazione 
  • Strumenti elettrici ed elettronici 
  • Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 
  • Dispositivi medici 
  • Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali 
  • Distributori automatici 
  • Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

 Sostanze con restrizioni d'uso:

  • Piombo (0,1 %)
  • Mercurio (0,1 %)
  • Cadmio (0,01 %)
  • Cromo esavalente (0,1 %)
  • Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
  • Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

Nella dichiarazione di conformità è da indicare che il prodotto e' conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Fonti di diritto:
Direttiva 2011/65/UE, recepita tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

Sicurezza dei giocattoli 

Qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.
L'allegato I della direttiva contiene una lista dei prodotti che NON sono considerati giocattoli. 

Linee guide della commissione europea su zone grige dell'applicazione.

Obblighi e responsabilità:
 - degli importatori (che introducono merce sul mercato derivante da stati terzi): Vedi art. 5 del D.lgs 54/2011
 - dei distributori: Vedi art. 6 del D.lgs 54/2011
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni potrebbe essere condizionata.

Fonti:
Direttiva 2009/48/CE recepita con Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che è da applicare a partire dal 20.07.2011.
Direttiva 88/378/CEE abrogata in gran parte a partire dal 20.07.2011, recepita tramite D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313 e D.M. 13 dicembre 1991 riguardante le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione. Vedi in particolare il Decreto 20 marzo 2008 in recepimento della direttiva 2005/84/CE relativa alle restrizioni dell'immissione sul mercato di preparati pericolosi (ftalati) nei giocattoli.

Prodotti da costruzione

Prodotti fabbricati al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile, nei casi in cui essi devono garantire il rispetto dei requisiti essenziali relativi alle opere di costruzione, quali

  • la resistenza meccanica e stabilità;
  • la sicurezza in caso di incendio
    (vedi inoltre i decreti relativi ai requisiti della sicurezza in caso di incendio del 10 marzo 2005 e del 15 marzo 2005)
  • le esigenze relativi all'Igiene, la salute ed l'ambiente;
  • la sicurezza di utilizzazione;
  • la protezione contro il rumore;
  • il risparmio energetico e isolamento termico
    (vedi DM 2 aprile 1998 sulle caratteristiche e prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti connessi).

Guida interattiva di orientamento, informazione e documentazione
www.aedilitia.itc.cnr.it, un sito a cura di ITC, CNR, del ministero delle attività produttive, abilita aziende e operatori del settore a stabilire 

  • se un prodotto ricade sotto la direttiva;
  • e di scaricare la decisione europea sul sistema di abilitazione da seguire;
  • se esistono norme tecniche di prodotto. 
    In alternativa è possible seguire la linea guida per l'utilizzo delle informazioni fornite al sito NANDO dalla Commissione europea

Esempio:
Caminetti e stufe alimentati a combustibile solido

Fonti:
Regolamento (UE) n. 305/2011 
 

Macchine

    • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
      • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
      • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
      • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
      • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
    • attrezzature intercambiabili;
    • componenti di sicurezza;
    • accessori di sollevamento;
    • catene, funi e cinghie;
    • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
    • quasi-macchine.

Peculiarità:
Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare e documentare un analisi dei rischi.

Linee guida:
Link al sito della Commissione europea.

Fonti:
Direttiva 2006/42/CE recepita in Italia tramite il D.lgs 27 gennaio 2010, n. 17;
Direttiva 98/37/CE abrogata dal 29.12.2009;
Decreto del presidente della giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 2 marzo 1999 n. 7 relativo a macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche, art 3 concernente gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, art. 5 concernente idroestrattori, art. 6 concernente scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro, ponti sospesi moniti di argano;

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Definizione:
Qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

Link alla ripartizione lavoro della provincia autonoma di Bolzano relativo agli aspetti legati alla sicurezza tecnica sul lavoro.

Fonti:
Direttiva 89/686/CEE, recepita con D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, D.M. 17 gennaio 1997, D.M. 4 giugno 2001, D.M. 13 febbraio 2003, D.M. 27 novembre 2006, D.M. 22 marzo 1993.

Progettazione ecocompatibile

Definizione:
Prodotti che consumano energia devono ottemperare alle di misure di esecuzione per essere immessi sul mercato o per la loro messa in servizio:

  • caldaie, 
  • frigoriferi, apparecchi di refrigerazione, ...
  • lampade fluorescenti,
  • motori elettrici,
  • circolatori senza premistoppa,
  • televisori,
  •  ...

Fonti:
La direttiva 2005/32/CE, recepita mediante D.lgs 6 novembre 2007, n. 201, è abrogata a partire dal 19.11.2009 dalla direttiva 2009/125/CE.

Apparecchi a gas

Definizione:

  • Apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 gC, in seguito denominato «apparecchi». Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati;
  • Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas, in seguito denominati «dispositivi»."

Fonti:
La direttiva 2009/142/CE abroga la direttiva 90/396/CEE. Quest ultima è stata recepita tramite L 6 dicembre 1971, n. 1083 e D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661, D.M. 2 aprile 2001, D.M. 6 marzo 2003, D.M. 13 marzo 2006 e D.M. 3 novembre 2006.

Recipienti semplici a pressione

Definizione:
Qualunque recipiente saldato

  • soggetto ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar,
  • destinato a contenere aria o azoto e
  • non destinato ad essere esposto alla fiamma.

Fonti:
Direttiva 2014/29/UE, con parziale applicazione a partire dal 20.04.2016; 
Direttiva 87/404/CEE, recepita tramite D.lgs. 27 settembre 1991, n. 311, vedi anche D.M. 13 dicembre 1991 e Circolare 25 giugno 1992 n. 161551 (in G.U. 29 giugno 1992, n. 151).

Attrezzature a pressione 

Relativo alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi - sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Fonti:
Direttiva 2014/68/UE da recepire nella legislazione nazionale entro il 19.07.2016;
Direttiva 97/23/CE, recepita tramite D.M. 23 settembre 1999, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 e D.M. 7 febbraio 2001, vedi anche il D.M. 24 luglio 2002.

Per le verifiche tecniche periodiche può rivolgersi all'ente provinciale per la tutela tecnica del lavoro

Immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile 

Fonti:
Direttiva 2014/34/UE, da applicare parzialmente a partire da 20.04.2016;
Direttiva 1993/15/CEE, recepita dal D.lgs. 2 gennaio 1997, n. 7,
direttiva 2008/43/CE relativo all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Sono inclusi i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, per quanto riguarda i rischi di esplosione.

Fonti:
Direttiva
Direttiva 2014/28/UE, da applicare parzialmente a partire dal 20.04.2016;
Direttiva 94/9/CE, recepita tramite DPR 23 marzo 1998, n. 126, vedi anche il D.M. 31 maggio 2001, il D.M. 30 settembre 2002 e il D.M. 21 marzo 2005.  

Imbarcazioni da diporto 

Qualsiasi imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere dai suoi mezzi di propulsione, avente uno scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati e che viene usata con finalità sportive e ricreative. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per il noleggio oppure per l'insegnamento della navigazione da diporto non osta alla sua inclusione nel campo d'applicazione della presente direttiva se viene immessa in commercio per finalità ricreative.

Fonti:
Direttiva 94/25/CE, recepita tramite D.lgs. 14 agosto 1996, n. 436, D.M. 30 gennaio 1997, D.Lgs. 11 giugno 1997, n. 205, D.M. 8 agosto 1997, D.M. 13 marzo 1998, D.M. 8 gennaio 2003 e D.M. 18 aprile 2005.

Ascensori

Ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni e componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato della direttiva. 

Fonti:
Direttiva 2014/33/UE, da recepire entro il 19.04.2016;
Direttiva 95/16/CE, recepita tramite L. 24 aprile 1998, n. 128, DPR 30 aprile 1999, n. 162;
D.M. 26 ottobre 2005;
Decreto del presidente della giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 2 marzo 1999 n. 7 relativo a macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche, art. 2 concernente ascensori.

Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

  • funicolari e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi; 
  • le funivie, i cui veicoli sono portati e/o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie; 
  • le sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata.

Fonti:
Direttiva 2000/9/CE, recepita tramite D.lgs. 12 giugno 2003, n. 210.  

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Uno strumento per pesare che necessita l'intervento di un operatore durante la pesatura.

Per informazioni può rivolgersi al servizio metrico di Bolzano.

Fonti:
Direttiva 2014/31/UE, recepita tramite D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 517. 

Strumenti di misura  

I contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

Per informazioni può rivolgersi al servizio metrico di Bolzano.

Fonti:
Direttiva 2014/32/UE recepita con D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22.

Dispositivi medici

Definizione:
Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell'uomo a scopo di:

  • diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
  • diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
  • studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
  • intervento sul concepimento,
    la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano no sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi.

Il portale internet del ministero della salute informa sulle procedure di valutazione, gli organismi notificati accreditati in Italia e le varie formalità eventualmente richiesta dai fabbricanti, importatori o esportatori.

Fonti:
Direttiva 93/42/CEE, recepita tramite D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, vedi anche il D.M. 19 novembre 1996, il D.M. 29 marzo 2001 e la L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002).

 Dispositivi medici impiantabili attivi

Qualsiasi dispositivo medico legato per il suo funzionamento a una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente dal corpo umano o dalla gravità;

Fonti:
Direttiva 90/385/CEE, recepita tramite D.lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, D.M. 19 novembre 1996, D.M. 8 gennaio 1996, D.M. 16 maggio 1996, D.M. 29 marzo 2001. 

Dispositivi medico-diagnostici in vitro

Qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni:

  • su uno stato fisiologico o patologico, o
  • su un'anomalia congenita, oppure
  • che consentano di determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o
  • che consentano di controllare le misure terapeutiche. "

Il portale internet del ministero della salute informa sulle procedure di valutazione, gli organismi notificati accreditati in Italia e le varie formalità eventualmente chieste ai fabbricanti, importatori o esportatori.

Fonte:
Direttiva 98/79/CE, recepita tramite D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332.

Aiuto per la ricerca di fonti legislative

Fonti europee
I testi vigenti delle fonti di legge europee possono essere scaricate tramite la ricerca per numero e anno direttamente al sito EURLEX.

Fonti nazionali
Le versioni vigenti di disposizioni nazionali emanate negli gli ultimi 60 giorni sono pubblicate al sito della gazzetta ufficiale.

Tutte le direttive e linee guida

  • Le linee guida,
  • i riferimenti agli standard su definizioni e misurazioni e  
  • un elenco non esaustivo delle norme tecniche armonizzate  
    relative alle singole direttive sono disponibili al sito "New Approach Standardisation in the Internal Market". 
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