Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Ambito di applicazione

Chi deve iscriversi?

In applicazione del D.M. 182/2019 i soggetti obbligati alle comunicazioni delle informazioni ivi previsti e pertanto soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro pneumatici sono:

  1. produttori e importatori italiani degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita;
  2. rappresentante autorizzato di produttori o importatori esteri: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo-operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. forme associate di gestione: consorzi o società consortili costituiti da produttori e importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza.

Nell’ambito delle due figure di cui ai punti 1, 2 e 4 sono compresi i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale.

 

È escluso dall'obbligo di iscrizione al Registro pneumatici il soggetto italiano che acquista dall'estero gli pneumatici per uso proprio.

Inoltre, non sono tenuti ad adempiere a tale obbligo i soggetti operanti nel mercato del primo equipaggiamento, quali importatori e rivenditori di veicoli.

Si precisa che la sostituzione di pneumatici montati come primo equipaggiamento sui veicoli sia nuovi che usati importati, costituisce attività di ricambio dello pneumatico, anche nel caso in cui lo pneumatico sostituito sia nuovo e mai utilizzato.
Pertanto, qualora un rivenditore di veicoli sostituisca gli pneumatici di primo equipaggiamento con altri pneumatici da lui direttamente importati o prodotti, è tenuto all’iscrizione al Registro dei produttori e importatori di pneumatici e al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal Capo II del D.M. n. 182/2019.

 

 

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