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Definizioni
Principali definizioni
“Apparecchiature elettriche ed elettroniche” o ‘AEE’: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
“produttore”: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
- è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
- è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
Non è “produttore” ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera g).
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’esportazione il “produttore” è considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26 , 28 e 29.
“Messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
“immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;
“distributore”: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g);
“distributore al dettaglio”: una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale;
“rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE”: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo disfarsene;
“RAEE di piccolissime dimensioni”: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
“RAEE provenienti dai nuclei domestici”: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
“RAEE professionali”: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
“RAEE equivalenti”: i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione nell’apparecchiatura fornita;
“RAEE storici”: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
“rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici”: sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel raggruppamento n. 4 dell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.
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