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Arbitrato
Nell'ordinamento giuridico italiano l'arbitrato cosiddetto rituale, disciplinato dalla nostra legislazione agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, ha natura giurisdizionale ed offre la possibilità alle parti di far decidere le liti al di fuori dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, ma con identica efficacia.
In questo esso si differenzia nettamente dal c.d. "arbitrato libero" o "irrituale", nel quale le parti, insorta una controversia, conferiscono all'arbitro l'incarico di comporre il contrasto attuando una soluzione transattiva (mandato a transigere).
Nel caso dell'arbitrato rituale si tratta di una forma di giustizia "privata" alternativa a quella ordinaria, ed il rapporto fra arbitrato e processo ordinario è quello di competenza reciprocamente esclusiva.
Ne deriva che l'esistenza di una clausola arbitrale costituisce motivo d'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
In via generale tutte le controversie possono essere sottoposte agli arbitri, tranne quelle riguardanti lo stato delle persone (ad esempio: la separazione personale tra i coniugi, divorzio, ecc.), diritti indisponibili in genere (per esempio: la potestà ed i diritti familiari), e taluni aspetti delle controversie di lavoro ed assimilate.
L'incarico agli arbitri può essere contenuto in un contratto stipulato tra le parti ("clausola compromissoria"), oppure in uno specifico negozio giuridico separato dal contratto, di solito successivo allo stesso (il cosiddetto "compromesso").
Il compromesso e la clausola compromissoria devono, a pena di nullità, rivestire la forma scritta e contenere già la designazione degli arbitri o l'indicazione del modo di designarli.
La procedura si instaura nel momento in cui l'arbitro unico ovvero l'ultimo degli arbitri, normalmente il/la Presidente del Collegio arbitrale, ha accettato l'incarico.
Da questo momento decorre il termine per la pronuncia del lodo, ossia della decisione arbitrale, che, se non è diversamente stabilito dalle parti, è di centottanta giorni.
Tale termine può essere prorogato una o più volte dalle parti, ed una volta sola dagli arbitri per ulteriori 120 giorni, qualora sia necessario assumere delle prove non documentali (ad esempio prove testimoniali).
La decisione è immediatamente obbligatoria per le parti dal momento della sua pronuncia, e nel caso di mancata ottemperanza, può essere depositata dalla parte che vi abbia interesse nella cancelleria del Tribunale, ai fini del c.d. "exequatur": il Tribunale, esaminata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, conferendogli così piena efficacia di sentenza, immediatamente suscettibile di esecuzione forzata.
L'aspirazione ad una rapida definizione delle controversie, che generalmente è alla base della scelta operata dalle parti di sottoporsi a giudizio arbitrale, va peraltro contemperata con l'esigenza di non privare le parti stesse di qualsiasi rimedio avverso una decisione da esse o da una di esse ritenuta errata od ingiusta.
Ed infatti il lodo arbitrale può essere impugnato davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sia pure soltanto per taluni determinati motivi, nel nostro ordinamento specificamente elencati dal codice di procedura civile.
Anche nei vari ordinamenti statali stranieri il legislatore ha solitamente previsto degli specifici mezzi di impugnazione delle decisioni arbitrali, che ovviamente - almeno allo stato attuale delle legislazioni nazionali - variano da ordinamento ad ordinamento.
Il procedimento arbitrale mantiene comunque le sue caratteristiche e la speditezza del procedimento arbitrale non risulta pregiudicata dall'ammissibilità di impugnazione, il ricorso alla quale non può avvenire con finalità meramente dilatorie.
Le parti possono prevedere nel compromesso o nella clausola compromissoria - e spesso lo prevedono - che "la decisione arbitrale non è impugnabile" ovvero in tale sede dichiarare di rinunciare preventivamente a qualsiasi impugnazione del lodo.
Non sempre tuttavia tale rinuncia preventiva produce effetto o comunque pieno effetto: la validità totale o parziale di siffatta clausola dipende dalla legge procedurale applicabile, che generalmente è determinata dalla sede dell'arbitrato.
Nell'ordinamento processuale italiano, cui, in forza della loro sede, debbono ritenersi coordinati i procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano (nel seguente regolamento indicata brevemente come Camera arbitrale di Bolzano), la preventiva rinuncia all'impugnazione ha effetto soltanto parziale, essendo sancita come inderogabile l'ammissibilità dell'impugnazione riferita a talune specifiche doglianze, peraltro limitata ai soli eventuali vizi di natura formale.
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