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Ulteriori prescrizioni
Comunicazione commerciale non sollecitata
1) Le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
2) La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore.
Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate
L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
Inoltro dell'ordine
Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve dare atto al destinatario del servizio, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, della ricevuta dell’ordine contenente:
-
il riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto;
-
le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
-
l’indicazione dettagliata del prezzo e dei mezzi di pagamento;
-
l’indicazione del recesso;
-
l’indicazione dei costi di consegna e dei tributi.
L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
Queste disposizioni non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
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