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La garanzia per i vizi nel codice civile
Il codice civile prevede l’obbligo per il venditore di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi (art. 1490 cod. civ.).
Garanzia dall’evizione
Il venditore è tenuto a garantire il compratore dall'evizione, che si verifica quando il compratore, successivamente alla vendita, perde la proprietà della cosa acquistata (come ad esempio nel caso in cui la cosa sia stata rivendicata da un terzo, cosicché il compratore ne perde la proprietà).
Garanzia dai vizi
Il venditore è tenuto a garantire il compratore dai difetti della cosa che pregiudicano il suo valore o comunque la sua utilizzabilità. Il compratore viene tutelato diversamente a seconda del tipo di vizio della cosa:
- Vizio materiale
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La garanzia per i vizi può essere esclusa o limitata tramite un patto tra venditore e compratore. Tale patto non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Nel caso in cui la garanzia sia efficace, il compratore può scegliere se domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. Nel caso della risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita e il compratore deve restituire la cosa. In ogni caso il venditore è tenuto a risarcire i danni al compratore se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge). La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L'azione nei confronti del venditore si prescrive entro un anno dalla consegna. - Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto. Anche in questo caso il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e agire in giudizio entro un anno dalla consegna.
Garanzia di buon funzionamento
Questa garanzia è prevista per la vendita di cose mobili e deve essere espressamente pattuita nel contratto. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro 6 mesi dalla scoperta.
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