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Categoria 8
Intermediazione e commercio dei rifiuti
L'iscrizione in cat. 8 è necessaria per svolgere l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Definizioni:
- Commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
Il commerciante o l’intermediario estero senza detenzione del rifiuto che opera in qualità di notificatore o di soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero deve essere iscritto all'Albo in categoria 8. Detto obbligo non si applica invece all'intermediario/commerciante estero in quanto destinatario della spedizione proveniente dall’Italia (v. circolare del Comitato Nazionale del 01.08.2019, n. 9).
I criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 sono stati fissati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo prot. n. 02/CN/ALBO del 15 dicembre 2010, efficace dal 18 febbraio 2011.
Requisiti per l'iscrizione
La categoria 8 è suddivisa in classi, in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati. Per ciascuna classe sono previsti requisiti specifici:
Normativa di riferimento:
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 9 del 01 agosto 2019
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo n. 02/CN/ALBO del 20 aprile 2016
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo n. 04/CN/ALBO del 18 aprile 2012
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 01/CN/ALBO del 19 gennaio 2011
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 02/CN/ALBO del 15 dicembre 2010
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