Chamber of Commerce of Bolzano

Disposizioni speciali

Oggetti placati in metallo prezioso

  • Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro è consentita l'iscrizione del termine "dorato" od anche dei termini "placcato" e "laminato" seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento (articolo 36.1 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).
  • Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica (modello unificato vedasi all'allegato 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02) a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:

    - il materiale ricoperto non è alterabile né degradabile
    - il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma

L’approvazione nonché il deposito del marchio particolare di fabbrica avviene tramite la camera di commercio competente per territorio (art. 36.2 e 36.3 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

  • Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune è consentita l'apposizione di elementi specificati all’articolo 36.6 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02.
  • La denominazione "gioielleria" "oreficeria" e "argenteria" non sono applicabili agli oggetti di metalli non preziosi rivestiti di metalli preziosi, agli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica nonché agli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune.  Su tali oggetti è vietata l'impressione del marchio di identificazione, nonché qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati a norma dell'articolo 15 del decreto (articolo 36.7 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).
  • Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all'obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:
     
    • tutte le parti in metallo comune sono chiaramente visibili e distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso;
    • su ciascuna delle parti in metallo non prezioso è impressa in maniera visibile l'indicazione "M", racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l'indicazione "Metallo", ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione "inox" (articolo 38.1 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).
  • Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili (articolo 38.2 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).
  • Negli oggetti cavi di metallo prezioso è vietata l'introduzione di metalli non preziosi e di sostanze di qualsiasi genere (articolo 39.1 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02). In caso di esigenze tecniche oppure per gli usi cui sono destinati, alcuni oggetti sono soggetti a regolamentazioni specifiche (vedasi articolo 39.2 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02), e cioè:
    • negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso, è consentito l'uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizione che la densità del mastice non sia superiore a 2,5 g/cm3 e che la sua percentuale in peso non superi il 25% del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g" per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di cui al successivo punto per i rivestimenti in argento
    • nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti affini, che per praticità di uso sono rinforzati ed appesantiti, è ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l'indicazione "metallo" ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia in metallo prezioso, essa reca il marchio di identificazione, l'indicazione del titolo, il termine "riempito", nonché il peso del metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera "g" della piastra stessa
    • nei manici dei coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densità, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine "riempito" o facoltativamente l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g". Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso è inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso però può essere espresso anziché col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera "R" (riempito) da una delle seguenti notazioni: due cifre, separate dal simbolo "÷" seguite dalla lettera "g", nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50
  • Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell'oggetto, con le seguenti eccezioni di cui appresso, nelle quali è consentito l'impiego di molle in materiale non prezioso per motivi di funzionalità (articolo 40 Decreto del Presidente della Repubblica 150/02):
     
    • a) anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti estensibili, ad elementi smontabili, con il limite di peso di 1,5 grammi
    • b) portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza di molle di acciaio è giustificata da esigenze tecniche e le molle stesse sono applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro e di 3 g per l'argento

Nei due casi summenzionati le molle non sono campionate per la determinazione del titolo.

Se gli oggetti di cui ai punti a) e b) sono provvisti di molle di peso superiore a quelli indicati, o di organi in acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, è impressa l'indicazione "M" (metallo) racchiusa in un quadrato ed il peso complessivo delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo "g".

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