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Definizione di fatturato
L'importo del fatturato si rileva dalla dichiarazione Unico, modello Irap. Si indicano, di seguito, le sezioni e i righi da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 marzo 2009, n. 19230 (PDF 5958 KB):
Imprese individuali:
- imprese di cui all'art. 5-bis d.lgs. n. 446 del 1997 (PDF 49KB)
- imprese di cui all'art. 5 d.lgs. n. 446 del 1997 (PDF 49KB)
- imprese in regime forfetario (PDF 49KB)
Società di persone:
- società commerciali art. 5-bis d.lgs. n. 446 del 1997 (PDF 50KB)
- società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, d.lgs. n. 446 del 1997 (PDF 50KB)
- società con attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (PDF 55KB)
- società in regime forfetario (PDF 50KB)
- imprese con attività agricola (PDF 50KB)
Società di capitale:
- imprese industriali o commerciali (PDF 50KB)
- società con attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (PDF 55KB)
- banche e altri soggetti finanziari (PDF 50KB)
- imprese di assicurazione
Le società di capitale che compilano la sezione III del modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tenici così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile, precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento dell'ISVAP 4 aprile 2008, n. 22 (pubblicato nella G.U. n. 106 del 29 aprile 2008). - società in regime forfetario
Le società di capitale in regime forfetario che compilano la sezione IV del modello IRAP 2012, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.
I contribuenti che svolgono attività diverse da quelle sopra indicate (società cooperative edilizie a proprietà indivisa, consorzi di garanzia collettiva fidi, ecc.) possono prendere in considerazione i valori contabili corrispondenti a quelli sopra indicati, dichiarati ai fini Irap o, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile.
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