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Regolarizzazione dei versamenti pregressi
Le imprese che non avessero ancora versato il diritto annuale per gli anni precedenti dovranno prestare particolare attenzione agli importi e alle modalità di versamento; per ogni chiarimento ci si può rivolgere all'ufficio contabilità, bilancio e finanze. Si chiariscono, di seguito, i punti principali.
Ravvedimento operoso
Il contribuente, in caso di omesso pagamento, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472 ha la possibilità di sanare la sua posizione con il “ravvedimento operoso” pagando una sanzione ridotta per i versamenti effettuati entro un anno dalla scadenza ordinaria del tributo, sempre che la violazione non sia ancora stata accertata dall’Ufficio competente.
Ravvedimento breve (applicabile solo per nuove iscrizioni):
In caso di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria (normalmente il 30 giugno) vanno compilate tre righe del modello di pagamento F24 con i dati sotto riportati:
- importo del diritto annuale dovuto: codice tributo 3850
- interessi giornalieri calcolati al tasso legale annuale (per il 2023 il 5%, a partire dal 2024 il 2,5%): codice tributo 3851
- sanzione ridotta del 3,75% dell’importo dovuto: codice tributo 3852
Ravvedimento lungo:
In caso di un pagamento entro un anno dalla scadenza ordinaria (normalmente il 30 giugno) vanno compilate tre righe del modello di pagamento F24 con i dati sotto riportati:
- importo del diritto annuale dovuto: codice tributo 3850
- interessi giornalieri calcolati al tasso legale annuale (per il 2023 il 5%, a partire dal 2024 il 2,5%): codice tributo 3851
- sanzione ridotta del 6% dell’importo dovuto: codice tributo 3852
Ci si può ravvedere entro un anno dalla commessa violazione (quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo).
Attenzione: per il diritto annuale NON è ammesso il ravvedimento dell'omessa presentazione del modello F24 a zero con codice tributo 8911!
Cartelle di pagamento
Le ditte che non hanno versato il diritto annuale degli anni precedenti, o che l’hanno versato in ritardo, riceveranno una cartella di pagamento, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione”.
Le sanzioni amministrative sono calcolate secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, numero 54 (PDF 456 KB).
Si comunica che con provvedimento 24 gennaio 2023, n. 1 la Giunta camerale ha rinunciato all'applicazione dello stralcio dei debiti inferiori a 1.000 EUR di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cliccare qui per scaricare il provvedimento).
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