Chamber of Commerce of Bolzano

Esclusione della responsabilità del produttore

Il produttore non può essere chiamato a rispondere del danno causato dal prodotto se riesce a dimostrare i fatti che possono escludere la sua responsabilità.
 

La responsabilità del produttore è esclusa:

  1. Se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione. Per messa in circolazione del prodotto deve intendersi l’avere volontariamente provveduto a porre direttamente il prodotto sul mercato. Quindi se il prodotto viene sottratto al produttore a sua insaputa da soggetti terzi e da questi distribuito ai consumatori, il produttore non può essere ritenuto responsabile.
  2. Se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione: a tal fine è sufficiente per il produttore dimostrare che, tenuto conto delle circostanze è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
  3. Se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale.
  4. Se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante.
  5. Se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
  6. Nel caso del produttore o fornitore di una componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l’ha utilizzata.
     

Il risarcimento non è dovuto nemmeno quando il danneggiato era consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e cionondimeno vi si sia volontariamente esposto (concorso di colpa del danneggiato).

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