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Esclusione della responsabilità del produttore
Il produttore non può essere chiamato a rispondere del danno causato dal prodotto se riesce a dimostrare i fatti che possono escludere la sua responsabilità.
La responsabilità del produttore è esclusa:
- Se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione. Per messa in circolazione del prodotto deve intendersi l’avere volontariamente provveduto a porre direttamente il prodotto sul mercato. Quindi se il prodotto viene sottratto al produttore a sua insaputa da soggetti terzi e da questi distribuito ai consumatori, il produttore non può essere ritenuto responsabile.
- Se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione: a tal fine è sufficiente per il produttore dimostrare che, tenuto conto delle circostanze è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
- Se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale.
- Se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante.
- Se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- Nel caso del produttore o fornitore di una componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l’ha utilizzata.
Il risarcimento non è dovuto nemmeno quando il danneggiato era consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e cionondimeno vi si sia volontariamente esposto (concorso di colpa del danneggiato).
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