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Colophon
Il sito è la vetrina digitale di un’impresa: qui l’azienda presenta se stessa nonché i propri prodotti e servizi. L’impresa decide quanti e quali informazioni pubblicare, ad esempio la propria storia, i prodotti, i dipendenti, i moduli di contatto, eventuali guide o brochure informative.
Il cosiddetto “colophon obbligatorio” vale di norma per tutte le imprese. Il colophon deve contenere informazioni su chi propone il sito, e offre sia ai clienti che alla concorrenza e a tutti i terzi informazioni nonché possibili contatti. La legge prevede alcune indicazioni obbligatorie che le imprese devono riportare sul loro sito.
L’inosservanza di tali norme comporta sanzioni amministrative e altre conseguenze.
La legge italiana prevede che ogni gestore di un sito debba riportare le seguenti indicazioni:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale
- la sede legale o il domicilio
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente e direttamente il titolare del sito, compreso l’indirizzo e-mail
- il numero di iscrizione al registro delle imprese o il numero di iscrizione REA
- qualora l’attività richiedesse un’autorizzazione, i dati relativi all’autorità competente (ad es. Consob)
- la partita IVA
In alcuni casi potrebbero essere necessari ulteriori informazioni, ad es.:
- per le società: la PEC
- l'eventuale numero di iscrizione in altri registri pubblici
- l’eventuale indicazione che trattasi di società con socio unico (spa., srl.)
- per srl., Sasa e spa.: capitale sociale versato
- l'indicazione che trattasi di società in liquidazione
- per le professioni regolamentate (ad es. avvocati, consulenti fiscali) servono ulteriori informazioni, come p. es. il titolo professionale, l’ordine professionale di appartenenza e il numero di iscrizione, il paese dell'Unione Europea in cui è stata conferita l’abilitazione