Chamber of Commerce of Bolzano

Requisiti del debitore per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Possono accedere alla procedura coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in uno “ stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il/la debitore/debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”
Sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • Imprese minori;
  • Imprese agricole;
  • Imprese start up innovative;
  • Consumatori/consumatrici;
  • Professionisti/e, artisti/e o lavoratori/lavoratrici autonomi/e;

Le imprese minori devono adempiere le condizioni seguenti:

  1. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 EUR.
  2. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve avere realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 EUR all’anno.
  3. l'impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 EUR.

Le imprese agricole sono quelle imprese che svolgono le attività agricole definite dall'art. 2135 codice civile  

Le imprese start-up innovative sono le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge e sono iscritte nella sezione speciale del registro imprese.

I/Le consumatori/consumatrici sono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci/e di una società in accomandita semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali.

I/Le liberi/e professionisti/e, artisti/e oppure lavoratori/lavoratrici autonomi/e 
sono coloro che non svolgono attività di impresa.

L’istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non è ammissibile quando il debitore/la debitrice:

  • è soggetto/a o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; 
  • è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; 
  • ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; 
  • ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
  • ha presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 

crisi di sovraindebitamento sono previsti quattro procedimenti:  

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore
  • Concordato minore
  • Liquidazione controllata dei beni  
  • Esdebitazione del debitore/della debitrice incapiente

Inoltre, i membri della famiglia possono presentare congiuntamente una domanda all'Organismo di sovraindebitamento se la crisi è riconducibile ad un'origine comune. Per membri della famiglia si intendono: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, parte dell'unione civile e convivente di fatto ai sensi delle disposizioni di legge.

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