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Requisiti
Requisiti per l'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi:
- maggiore età
- requisiti professionali
Requisiti professionali (almeno uno deve essere dimostrato) LP 58/1988, art. 22, DPGP 11/1989, artt. 29, 30, 31
- frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso professionale previsto nel regolamento di esecuzione, vertente anzitutto sulle materie legislazione sulla somministrazione di pasti e bevande, con particolare riferimento alla "legislazione annonaria e igienico-sanitaria, alle sanzioni amministrative e alla merceologia". Ai sensi del regolamento di esecuzione, art 29 dpgp 11/1989, ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti i seguenti titoli di studio o di formazione, purché nei relativi ordinamenti o piani di studio siano previste sostanzialmente le materie dell’esame di abilitazione (punto seguente):
- diplomi di scuola secondaria di secondo grado o laurea, anche triennale;
- attestati di formazione professionale, rilasciati da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri, al termine di un percorso formativo di almeno 90 ore.
oppure
- superaramento di un esame mediante il quale la competente commissione accerta l'idoneità alla conduzione di pubblici esercizi, avente per oggetto la legislazione sulla somministrazione di pasti e bevande, con particolare riferimento alla legislazione annonaria e igienico-sanitaria, alle sanzioni amministrative e alla merceologia (ai sensi del dpgp 11/1989 la domanda d'esame è presentata alla camera di commercio; può essere ammesso all'esame chiunque abbia assolto l'obbligo scolastico e sia capace di agire ai sensi della legge),
oppure
- aver esercitato specifiche attività settoriali per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso degli ultimi cinque anni in esercizi di somministrazione di pasti ed esercizi ricettivi. Se le attività sono state esercitate interamente in esercizi di somministrazione di bevande o in parte in esercizi di somministrazione di bevande e esercizi di somministrazione di pasti/ricettivi queste non possono essere riconosciute direttamente come qualificata professionale poiché mancano le conoscenze nella somministrazione di pasti. In questi casi si può sostenere un esame orale integrativo avente per oggetto la legislazione sulla somministrazione di pasti e bevande, con particolare riferimento alla legislazione annonaria e igienico-sanitaria, alle sanzioni amministrative e alla merceologia. L'attività è riconosciuta solo se si dimostra l’iscrizione all’assicurazione previdenziale obbligatoria (INPS) per l’esercizio della predetta attività.
Titoli di studio conseguiti all’estero
Affinché i diplomi e i titoli accademici conseguiti in uno Stato estero abbiano valore legale in Italia, è necessario il loro riconoscimento. La Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi può valutare e decidere se tali titoli siano sufficienti per ottenere l’abilitazione (ai sensi dell’art. 29 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 11/1989 e fermo restando le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento delle qualificazioni professionali, di attestati e diplomi di formazione professionale, nonché dei titoli scolastici e accademici conseguiti all’estero). A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- il titolo è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera;
- il titolo è un diploma di scuola secondaria di secondo grado o una laurea, anche triennale, o l’attestato di un percorso di formazione professionale di almeno 90 ore, o un diploma di alta formazione corrispondente almeno al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- l’ordinamento o il piano di studi su cui si basa il titolo di studio/formazione presentato include sostanzialmente le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge (legislazione sulla somministrazione di pasti e bevande, con particolare riferimento alla legislazione annonaria e igienico-sanitaria, alle sanzioni amministrative e alla merceologia).
Affinché la commissione possa procedere alla valutazione, è necessario che alla domanda di verifica dei requisiti per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi vengano allegati i seguenti documenti.
- fotocopia documento di identità
- copia autentica del titolo di studio estero (1)
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato (1) (2)
- copia autentica tradotta e legalizzata del piano di studi (1) (2)
Al posto del riconoscimento da parte della Commissione per l'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi, la domanda di verifica dei requisiti per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi, a dimostrazione del requisito professionale, può essere corredata anche da un diploma scolastico o titolo accademico dichiarato equipollente.
L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma o titolo academico conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico diploma o titolo conseguibile in Italia.
- Per ottenere la dichiarazione di equipollenza dei diplomi scolastici, è necessario che i cittadini dell'Unione Europea (anche i cittadini dell'area SEE (Norvegia, Islanda, Lichtenstein), nonché i cittadini della Svizzera o di San Marino) in possesso di un titolo di studio estero presentino una domanda corrispondente alla Direzione dell'Istruzione tedesca, italiana o ladina. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza i cittadini extracomunitari.
- Per i titoli accademici la domanda di riconoscimento (l’equipollenza) deve essere presentata a un'università italiana competente. Sia i cittadini UE sia gli extra-UE possono richiedere il provvedimento di riconoscimento accademico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Attività lavorativa effettuata / qualifica professionale raggiunta in un Paese CE
Persone (cittadini UE ed extra-UE) con esperienza professionale estera (UE ed extra-UE) nel settore dei pubblici esercizi possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione professionale per la conduzione di pubblici esercizi. Il modulo di domanda interamente compilato (disponibile sul sito web del Provincia autonoma di Bolzano), insieme a tutti i documenti necessari elencati nel modulo stesso, deve essere presentata direttamente all’Area funzionale Turismo della Provincia autonoma di Bolzano.
(1) Per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 – lettera l, m, n del D.P.R. 445/2000, in alternativa l'ufficio competente della Camera di Commercio può effettuare l’autenticazione delle copie se vengono esibiti i documenti originali.
(2) Sono "traduzioni ufficiali" quelle:
- di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
- della rappresentanza diplomatica o consolare del paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato formato.
Titoli di studio e piani di studi in lingua tedesca non devono essere tradotti.
Legalizzazione: è la certificazione di un documento che ne garantisce l’autenticità; bisogna rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica all’estero (Ambasciata d’Italia e Consolato italiano). I titoli della Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia, Estonia e Ungheria sono esenti dall'obbligo di legalizzazione a causa di accordi bilaterali.
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