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Categorie 4 e 5
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
L’iscrizione in categoria 4 è necessaria per svolgere le seguenti attività:
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi,
- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione, o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (generalmente si tratta di un gestore di un impianto di recupero o di smaltimento di rifiuti che intende trasportare i rifiuti che derivano dall’attività di trattamento degli stessi); ved. circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 2059/Albo/Pres del 19/12/2008.
L’iscrizione in categoria 5 è necessaria per svolgere le seguenti attività:
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi,
- raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi che eccedono la quantità di 30kg/litri al giorno,
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione, o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (generalmente si tratta di un gestore di un impianto di recupero o di smaltimento di rifiuti che intende trasportare i rifiuti che derivano dall’attività di trattamento degli stessi); ved. circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 2059/Albo/Pres del 19/12/2008.
Requisiti per l'iscrizione
Con le deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e n. 8 del 12 settembre 2017 sono stati introdotti nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione.
Per visualizzare i requisiti in vigore dal 1 febbraio 2017 cliccare sul seguente link:
- Requisiti categorie 4 e 5: nel caso di iscrizione, rinnovo dell’iscrizione, variazione dell’iscrizione per il passaggio a una classe superiore.
Trasporto combinato transfrontaliero e cabotaggio di rifiuti
La circolare n. 7 del 28/07/2022 chiarisce alcuni aspetti relativi al cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano in relazione alla definizione regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre fornisce un quadro sulle categorie di iscrizione per il trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
Aspetti specifici
Le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis (deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo n. 2 del 16/09/2015 e n. 3 del 15/10/2015).
Con circolare del Comitato Nazionale dell’Albo n. 240/Albo/Pres del 09/02/2011 è stato precisato che le imprese e gli enti iscritti in cat. 5 per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione in cat. 4 a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti la variazione della classe per la quale sono iscritti.
Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
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