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Provenienza degli ingredienti primari
Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
- a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
- b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
Questa informazione appare nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento,
- a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
- i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
- ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
- b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Dimensione dei caratteri: la parte mediana dei caratteri (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
«ingrediente primario»: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.
«campo visivo» : tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale;
Fonti di diritto
- Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/775 della commissione del 28 maggio 2018 concernente le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento
- Regolamento (Ue) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
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