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Origine delle carni suine trasformate
Il decreto Mipaaf del 6 agosto 2020 prevede l’indicazione del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate prodotte in Italia e destinate al consumo in questo paese:
- «Carni macinate»: carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 % di sale;
- «Carni separate meccanicamente» o «CSM»: prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;
- «Preparazioni di carni»: carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche;
- «Prodotti a base di carne»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche;
L’indicazione dell’origine è apposta nel campo visivo principale ed include le seguenti informazioni:
- «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»
- «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»
- «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono macellati gli animali)»
Il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini «UE», «extra UE» o «UE o extra UE», a seconda dei casi, quando l’indicazione si riferisce a più di uno Stato.
- «Origine: (nome del paese)», quando paese di nascita, di allevamento e di macellazione coincidono.
- «Origine: UE», quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione Europea.
- «Origine: extra UE», quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell’Unione Europea.
Regolamento (Ue) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Articolo 2 Definizioni
- l) «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare.
Non si applica alle indicazioni geografiche protette.
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