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Marchi collettivi e di certificazione
Marchi collettivi
Secondo le novità introdotte dal decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019, rispetto al passato, questa tipologia di marchio è riservata alle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico (escluse le società di capitali Spa, Sapa e Srl) che hanno la facoltà di concederli in uso a produttori o commercianti.
Il marchio collettivo non possiede più la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, che invece è stata attribuita al nuovo marchio di certificazione. Oggi la sua funzione è quella di precisare l’origine "commerciale" di determinati prodotti o servizi, informando il consumatore del fatto che il fabbricante dei prodotti o il fornitore di servizi appartiene a una specifica associazione e ha il diritto di utilizzare il marchio.
Al contrario del marchio d’impresa individuale, un marchio collettivo può consistere anche in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d’uso.
L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza però il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
Per ottenere la registrazione di un marchio collettivo, in aggiunta ai documenti indicati per il deposito di marchi d'impresa nazionali, l'ente o le associazioni devono presentare anche copia del regolamento d’uso del marchio.
Marchi di certificazione
Con il decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019 è stata introdotta la nuova tipologia di marchio di certificazione. A differenza del marchio d’impresa individuale e del marchio collettivo, questo marchio ha la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi (es. in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche di questi).
Titolari di un marchio di certificazione possono essere le persone fisiche o giuridiche, tra cui le istituzioni, le autorità ed organismi accreditati, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che questi soggetti non svolgano un'attività commerciale che comporta la fornitura dei prodotti o servizi certificati.
Il titolare di un marchio di certificazione ha pertanto l’obbligo di neutralità, in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica. Potrà certificare i prodotti e i servizi che altri offriranno, ma non potrà utilizzare egli stesso il marchio di certificazione per i propri prodotti e servizi.
Analogamente al marchio collettivo, anche il marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso va considerato però che il marchio di certificazione dell'Unione Europea non lo consente e pertanto in caso di estensione all'UE la domanda di registrazione verrebbe respinta.
L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
Per ottenere la registrazione di un marchio di certificazione, in aggiunta ai documenti indicati per il deposito di marchi d'impresa nazionali, il soggetto richiedente deve presentare anche copia del regolamento d’uso del marchio.
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