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Responsabilità
La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, recepita in Italia negli artt. 102 a 113 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, N. 206 (codice del consumo) si applica se non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
Qualora un prodotto sia soggetto a requisiti di sicurezza prescritti da altre normative comunitarie più specifiche, quali per esempio sulla marcatura CE, le disposizioni sulla sicurezza generale dei prodotti si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
Ruolo del produttore o importatore o di chi vende sotto il proprio nome/marchio
Produttore/importatore da stati terzi. Per produttore si intende:
- il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e
- qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o
- colui che rimette a nuovo il prodotto;
- il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o,
- qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
- gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.