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Nuovi obblighi
Nuovi obblighi dal 3 luglio 2024 per recipienti usati per contenere liquidi (art. 6, all. parte C)
A decorrere dal 3 luglio 2024, i contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande, nonché imballaggi compositi di bevande i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
Sono esclusi:
- i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.
La messa a disposizione sul mercato nazionale di questi prodotti è consentita fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente al 3 luglio 2024.
Sanzioni
L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle citate è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 % del fatturato del trasgressore.
La sanzione è applicata dalla provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Nuovi obblighi per bottiglie per bevande dal 2025 (art. 6, all. parte F)
Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi
- a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (“bottiglie in PET”), devono contenere almeno 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale.
- a partire dal 2030, devono contenere almeno 30% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
Sono esclusi:
- le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.
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