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1. Responsabilità estesa del produttore
di prodotti di plastica monouso quali contenitori per alimenti, bevande, sacchetti (all. E, sezione I del D.lgs.196/2021)
Entro il 31 dicembre 2024 (oppure entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018), i rifiuti derivanti dai seguenti prodotti di plastica monouso devono essere gestiti nell'ambito dei sistemi di gestione degli imballaggi (v. Titolo II della Parte IV del D.lgs. 152/2006) oppure di sistemi da istituire appositamente:
- Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; - pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.
I produttori devono, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurare la copertura dei costi di seguito indicati:
a) i costi delle misure di sensibilizzazione dei consumatori;
b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.
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