Vendita a distanza
Obblighi inerenti la vendita a distanza (art. 22)
Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l’iscrizione al Registro nazionale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell’art. 30. In tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell’organizzazione del ritiro dei Raee equivalenti, in ragione di uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.
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