Marchio di identificazione del produttore e simbolo
Entro il 9 ottobre 2014 (art. 40) il “produttore” deve apporre sulle AEE da immettere sul mercato un marchio che deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 15 agosto 2005.
Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile e contenere almeno una delle seguenti indicazioni:
- nome del "produttore"
- logo del "produttore" (se registrato)
- numero di iscrizione al Registro nazionale
Oltre al marchio, il produttore deve apporre il simbolo
Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura stessa (senza la necessità di utilizzo di un utensile).
Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. (art. 28)
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