Adempimenti amministrativi e condizioni tecniche per installatori e centri di assistenza
L’attività di gestione dei RAEE riguarda gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
- domestiche e/o
- professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali, nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta per le seguenti attività:
- il raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio,
- il trasporto dei RAEE con mezzi propri dal domicilio del cliente/utente professionale o dalla sede del proprio esercizio al centro di raccolta dei RAEE domestici / all’impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali.
Raggruppamento dei RAEE domestici e/o professionali
Il raggruppamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta / impianti autorizzati rientra nella fase della raccolta dei rifiuti. Per raccolta si intendono le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
Il raggruppamento deve avvenire rispettando le seguenti condizioni:
- il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE di cui al D.lgs. 49/2014,
- ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi;
- in ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno.
Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1 (Freddo e clima), 2 (Altri grandi bianchi) e 3 (Tv e Monitor) dell'allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 (It e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione) e 5 (Sorgenti luminose) di cui al medesimo allegato 1, solo nel caso in cui i Raee siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali.
Trasporto dei RAEE domestici e/o professionali
Il quantitativo complessivo dei RAEE trasportati non deve superare i 3.500 kg e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3.500 kg e massa complessiva non superiore a 6.000 kg.
Gli installatori e gestori dei centri di assistenza devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta / impianto autorizzato nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, altrimenti sarebbe un'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e quindi sanzionabile.
Adempimenti amministrativi
MUD:”i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del DM 65/2010 (link) sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.“
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