Rappresentante autorizzato per “produttori” aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea
Rappresentante autorizzato (art. 30)
Il “produttore” avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.
Il “produttore” stabilito nel territorio nazionale, il quale vende Aee in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.
Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi agli altri registri nazionali (art. 29).
Sono state utili queste informazioni?