Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Avviso per l'iscrizione di imprese estere

Ai fini della presentazione della documentazione per l'iscrizione, le imprese estere devono porre attenzione ai seguenti aspetti:

 

1. Legalizzazione

Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 e 5 del DPR 445/2000 le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, fatte salve eventuali esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali (ad esempio gli atti emanati da autorità dello Stato austriaco o germanico non sono soggette a legalizzazione ai sensi di specifici Accordi stipulati tra lo Stato italiano e gli Stati interessati). 

L'impresa interessata all'iscrizione è pertanto tenuta ad informarsi presso l'autorità competente dello Stato in cui è stabilita in merito alla necessità (o meno) di legalizzazione degli atti formati nello stesso Stato. I contatti delle autorità competenti alla legalizzazione di documenti sono disponibili sul sito della Convenzione dell'AJA.

Certificato penale

Il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 prevede tra l’altro l’esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe per il certificato penale, a condizione che detto documento sia rilasciato a un cittadino dell'Unione dalle autorità del proprio Stato membro di cittadinanza.

2. Traduzione

Ai sensi dello stesso articolo 33, comma 3 agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

IMPORTANTE! Nella Provincia Autonoma di Bolzano valgono specifiche disposizioni in materia di utilizzo della lingua italiana e tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La documentazione di cui alla checklist può essere presentata in una sola lingua, a scelta tra  lingua italiana o tedesca. Nel caso in cui la documentazione da produrre sia redatta in una lingua diversa dall’italiano o dal tedesco, la documentazione deve essere prodotta con traduzione certificata conforme in lingua italiana o in lingua tedesca!

 

Con circolare, prot. n. 149/ALBO/PRES del 2 febbraio 2017, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha chiarito quanto segue:

Traduzione giurata di documenti redatti secondo un medesimo modello
Nel caso di documenti redatti secondo un medesimo modello o schema (ad esempio carte di circolazione dei veicoli) è sufficiente la traduzione di un solo documento per tutti quelli della stessa tipologia.

Traduzione giurata dei contratti di disponibilità dei veicoli
Qualora il richiedente l’iscrizione sia soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione, è sufficiente la presentazione di traduzioni giurate di estratti dei contratti (leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente) che attestino la disponibilità del veicolo in capo al richiedente l’iscrizione stessa. Detti estratti devono riportare tutti i seguenti dati:

  1. i nominativi del locatario o del comodatario e del locatore o del comodante,
  2. l’oggetto e la durata del contratto,
  3. i dati di identificazione del veicolo,
  4. la clausola in base alla quale il veicolo rimane nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa che lo utilizza per tutta la durata del contratto.
Sono state utili queste informazioni?
Nessuna votazione inserita