Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Sottoprodotti

Il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, in vigore dal 02.03.2017, reca criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

In particolare il Regolamento indica alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

L'articolo 10 del decreto prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

Sul sito www.elencosottoprodotti.it è disponibile un'applicazione per l'iscrizione all'elenco delle unità locali che producono e riutilizzano sottoprodotti.

L'applicazione è accessibile con firma digitale e consente di richiamare i dati dell'impresa e delle relative unità locali dal Registro Imprese e la verifica dei poteri del firmatario.

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