Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Disposizioni transitorie

 

Il DPR 16 novembre 2018, n. 146 prevede le seguenti disposizioni transitorie:
 

  1. I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
  1. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
  1. L’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 può essere estesa anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra a condizione che l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato originario, rilasci, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, una certificazione integrativa.
  1. I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 esclusivamente per detta attività.
  1. L’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 può essere estesa anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra a condizione che l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato originario, rilasci, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività, una certificazione integrativa.

Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del DPR 16 novembre 2018, n. 146, risultano già iscritte al Registro F-Gas devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il 23 settembre 2019.

Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale F-Gas.

Sono state utili queste informazioni?
Nessuna votazione inserita

Contatto

Tutela dell'ambiente

0471 945 693