Responsabilità estesa del produttore
In linea di principio, i rifiuti derivanti da taluni prodotti di plastica monouso devono essere gestiti secondo sistemi collettivi di raccolta e trattamento, al cui finanziamento e/o organizzazione provvedono i produttori dei relativi prodotti.
I produttori del prodotto hanno pertanto l’obbligo di aderire a detti sistemi.
Gli utilizzatori o le altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, possono aderire ai menzionati sistemi anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.
Piú precisamente, per regime di responsabilitá estesa del produttore, la norma di riferimento (art. 183, comma 1, lett. g-bis) del D.lgs. 152/2006) intende le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilitá finanziaria o la responsabilitá finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
Per produttore si intende:
- la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero
- la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
I produttori dei prodotti menzionati alle pagine successive, stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea adempiono ai rispettivi obblighi tramite una persona fisica o giuridica stabilita sul territorio italiano quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi e l’iscrizione al Registro dei produttori (v. articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. 152/2006):
- Responsabilità estesa del produttore di prodotti di plastica monouso quali contenitori per alimenti, bevande, sacchetti (all. E, sezione I del D.lgs.196/2021);
- Responsabilità estesa del produttore di salviette umidificate e palloncini (all. E, sezione II del D.lgs. 196/2021);
- Per i sistemi di responsabilità estesa del produttore di
a. prodotti del tabacco e filtri (all. E, sezione III del D.lgs. 196/2021) si veda l’art. 8, commi 2, 3 del D.lgs. 196/2021;
b. attrezzi da pesca contenenti plastica si veda l’art. 8, comma 4 del D.lgs. 196/2021.
I produttori stabiliti sul territorio italiano, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato al D.lgs. 196/2021, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.
Sanzioni
I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai menzionati sistemi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La sanzione è applicata dalla provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
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