Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
Devono essere comunicate, per via telematica, alla Banca Dati gestita dalla Camera di commercio:
- dal 24 luglio 2019 le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché
- dal 24 settembre 2019 le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature (Art. 16 DPR 16 novembre 2018, n. 146).
Vendita di F-Gas
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato (art. 11, prf. 4, del regolamento (UE) n. 517/2014), indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, comunicano dal
24 luglio 2019 alla Banca Dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
- i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Vendita di apparecchiature agli utilizzatori finali
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, comunicano dal 24 luglio 2019 alla Banca Dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
- tipologia di apparecchiatura;
- numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- anagrafica dell’acquirente;
- dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
Installazione di apparecchiature
L’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica dal 24 settembre 2019, per via telematica alla Banca Dati le seguenti informazioni:
- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
- anagrafica dell’operatore;
- data e luogo di installazione;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
- eventuali osservazioni.
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
Controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate
L’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica dal 24 settembre 2019 per via telematica alla Banca Dati le seguenti informazioni:
- data, se disponibile, e luogo di installazione;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
- eventuali osservazioni.
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
Smantellamento delle apparecchiature
L’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica dal 24 settembre 2019 per via telematica alla Banca Dati le seguenti informazioni:
- data e luogo di smantellamento;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
- misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
- eventuali osservazioni.
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
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