Certificati e attestati esteri
I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attività in Italia (art. 13 DPR 16 novembre 2018, n. 146).
A questo scopo, le persone fisiche e le imprese sono tenute a trasmettere, per via telematica:
- copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro,
- corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme,
alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per l’inserimento nell’apposita sezione del Registro telematico nazionale F-Gas.
Per quanto riguarda l’attestato conseguito all’estero, le persone fisiche sono tenute a trasmettere, per via telematica,
- copia dell’attestato rilasciato in un altro Stato membro,
- corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme
alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività per l’inserimento nell’apposita sezione del Registro telematico nazionale F-Gas.
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