Soggetti senza obbligo di certificazione/attestazione o di iscrizione al registro F-Gas
Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al registro telematico nazionale F-Gas, esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione
Gli obblighi di certificazione / attestazione non si applicano ai seguenti soggetti sotto riportati. Gli stessi devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro F-Gas:
- le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
- le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale F-Gas
Gli obblighi di certificazione e di iscrizione al Registro F-Gas non si applicano alle persone fisiche sotto riportate.
Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione presentano alla Camera di commercio competente domanda di esenzione corredata da una dichiarazione sostitutiva, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario:
- le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del DPR 146/2018 qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;
- le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità all’art. 20, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.
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