2. Responsabilità estesa del produttore
di salviette umidificate e palloncini (all. E, sezione II del D.lgs. 196/2021)
Entro il 31 dicembre 2024 (oppure entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018), i rifiuti derivanti dai seguenti prodotti di plastica monouso devono essere gestiti nell'ambito dei sistemi di gestione degli imballaggi (v. Titolo II della Parte IV del D.lgs. 152/2006) oppure di sistemi da istituire appositamente:
- salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.
I produttori devono assicurare, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:
a) misure di sensibilizzazione dei consumatori;
b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) raccolta e comunicazione dei dati (v. art. 178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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