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FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025
Tutti i soggetti che devono emettere il FIR ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.
Emissione del FIR cartaceo
L’emissione e la vidimazione avvengono esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.
L’applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:
- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.
Il servizio è rivolto sia agli operatori iscritti al RENTRI che ai soggetti non iscritti.
La compilazione può essere effettuata utilizzando:
- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.
Gestione del nuovo FIR cartaceo
Il produttore (o trasportatore se richiesto dal produttore o detentore) emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.
Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo.
Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.
La trasmissione della copia può avvenire mediante:
- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.
In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.
Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.
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