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Il registro di carico e scarico rifiuti in formato cartaceo
Esiste un regime transitorio per il passaggio dal vecchio al nuovo modello di registro cartaceo del quale possono usufruirne solo alcuni operatori come di seguito indicato.
Fino al 12 febbraio 2025
Il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
Dal 13 febbraio 2025: obbligo di utilizzo dei nuovi modelli
A partire da tale data non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
Chi può continuare ad utilizzare il registro in formato cartaceo?
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI (che comporta il passaggio al registro in formato digitale) tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo.
Rientrano in questa situazione:
- enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Rientra in questa fattispecie sia l’ente che l’impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Devono utilizzare il nuovo modello che può essere scaricato dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024 e che deve essere vidimato presso le Camere di Commercio.
Gestione del nuovo registro cartaceo
Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.
I registri cartacei devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche nel momento in cui l'operatore è tenuto all'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale.
Le pagine stampate devono essere vidimate presso la Camera di commercio e poi compilate manualmente o utilizzando un software gestionale.
Maggiori dettagli relativi alla tenuta e alla stampa del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo, si ritrovano nella modalità operativa "Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico" riportata nelle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI. La Modalità Operativa illustra come tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo nel periodo che va dall’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 sino alla data di iscrizione al RENTRI.
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