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Registro digitale - Trasmissione dei dati al RENTRI
Il decreto 4 aprile 2023, n. 59 prevede l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico dei rifiuti.
Da quando decorre l’obbligo di trasmissione dei dati?
A partire dal 13 febbraio 2025 decorre l’obbligo di trasmissione dei dati del registro per i seguenti soggetti:
- Operatori professionali,
- Enti ed imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.
Per i restanti produttori di rifiuti obbligati all’iscrizione al RENTRI invece, l’obbligo di trasmissione dei dati decorre dalla data di iscrizione al RENTRI, da effettuarsi nei termini previsti.
Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione dei dati i soggetti che tengono i registri di carico e scarico con modalità alternative previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Entro quando i dati devono essere trasmessi?
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro.
I soggetti delegati, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, trasmettono i dati per conto dei produttori che li hanno delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove registrazioni di carico e scarico, la trasmissione non è dovuta.
Come avviene la trasmissione dei dati?
La trasmissione può essere effettuata mediante:
- interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
- servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
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