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Garanzie finanziarie
Ai sensi dell’art. 212, comma 10, del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche, l’iscrizione all’Albo per le attività di
- raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (categorie 1 e 5)
- intermediazione e commercio dei rifiuti senza la detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8)
è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.
Non è più richiesta la garanzia finanziaria per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categorie 1 e 4).
L'iscrizione all’Albo per le attività di
- bonifica di siti (categoria 9)
- bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10)
invece è subordinata alla prestazione di una garanzia finanziaria a favore della regione territorialmente competente. In attesa dell'emanazione del decreto che fissa i criteri e le modalità di tale garanzia, le garanzie finanziarie sono da prestare a favore dello Stato.
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Le fideiussioni possono essere stipulate presso istituti bancari abilitati al rilascio di cauzione o società di assicurazioni abilitate ad esercitare il ramo cauzioni.
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