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Deposito atti e imposta di bollo
1) Quanto?
Gli atti di un procedimento arbitrale, redatti dalle parti e dagli arbitri, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine (nella misura attuale di 16 EUR per ciascun foglio di 4 facciate a 25 righe per ogni facciata, ossia ogni 100 righe). Gli atti di un arbitrato non sono considerati atti giudiziari e quindi ad essi non si applica il Contributo unificato del processo civile, amministrativo e tributario.
2) Quali atti?
Gli atti arbitrali soggetti all’imposta di bollo sono:
- Atti delle parti (domanda di arbitrato, memoria di risposta, etc.)
- Verbali delle udienze
- Ordinanze della Camera arbitrale
- Verbali interi della Camera arbitrale (es. verbali camere di consiglio arbitri)
- Atto di nomina CTU da parte della Camera arbitrale
- Atto di nomina dell’arbitro se separato dall’atto introduttivo
- Ratifica della nomina di arbitro se separata dall’atto
- Procura
- Lodo
- Relazione del CTU
- Copie conformi agli atti originali
- Istanza di ricusazione
- Proposta/accettazione di modifica alle previsioni della clausola compromissoria (separato da memoria)
- Osservazioni alla CTU
- Nota spese
- Precisazione delle conclusioni
Gli atti che non sono soggetti all’imposta di bollo:
- Nomina del CTP
- Procura notarile
- Istanza congiunta delle parti per la proroga del lodo
- Allegati e documenti prodotti dalle parti
- Verbale di conciliazione e transazione redatto nel corso del procedimento
- Istanza di proroga del termine per la costituzione del convenuto/della convenuta
- Istanza congiunta delle parti per la sospensione del procedimento
- Rinuncia agli atti
- Istanza per il differimento dell’udienza
- Osservazioni delle parti alla disclosure/alla ricusazione dell’arbitro
- Istanza di differimento dei termini per memorie
- Istanza dei co-arbitri per la proroga del termine per la nomina congiunta del Presidente
- Nomina del Presidente da parte dei co-arbitri
- Nomina dell’arbitro da parte di autorità terza
- Lista dei testimoni
- Verbali interni di incontro CTU
3) Come si assolve l’imposta di bollo?
Ai sensi dell’art. 3 DPR 642/1972 l’imposta di bollo si corrisponde nel seguente modo:
- mediante applicazione sugli atti di marche da bollo anche mediante indicazione del codice identificativo (contrassegno telematico).
- in modo virtuale, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; in questo caso deve essere depositata copia della ricevuta di versamento.
4) Chi deve farlo?
Il soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta di bollo è colui/colei che procede alla formazione del documento e quindi forma l’atto, e lo consegna e spedisce.
Pertanto, in caso di arbitrato amministrato da un’istituzione arbitrale, l’obbligo di assolvimento dell’imposta non grava sull’istituzione, bensì sulle parti, sugli arbitri, sui CTU e quindi sui soggetti che formano gli atti del procedimento.
5) Controlli
La Camera arbitrale effettua controlli sull’assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di violazioni delle norme sull’imposta di bollo i documenti non correttamente bollati dovranno essere regolarizzati. In caso contrario la Camera arbitrale invierà la documentazione per competenza all’Agenzia delle entrate.