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Sanzioni disciplinari
Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:
1. Sospensione dall’Albo (articolo 19, Decreto Ministeriale 120/2014)
L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, quando si verifica e sia addebitabile all'impresa o all'ente:
- l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione
- l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di ogni atto o fatto che comporti la modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi
- il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale
- omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti
La durata massima della sospensione è di 120 giorni complessivi. La Sezione ha la possibilità di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno anche essere non continuativi.
Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso devono intercorrere almeno novanta giorni.
Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.
2. Cancellazione dall’Albo (articolo 20, Decreto Ministeriale 120/2014)
Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo:
- su istanza dell'iscritto
- per la mancanza di uno o più requisiti per l’iscrizione all‘Albo (art. 10, comma 2, DM 120/2014)
- a seguito della cancellazione dal registro delle imprese
- qualora siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione (art. 19, comma1, lettera a), DM 120/2014)
- qualora si verificano carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del DM 120/2014
- quando permane, per un periodo superiore ai dodici mesi, la condizione di sospensione dall'Albo per il mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione.
Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di notifica all'interessato del relativo provvedimento oppure, nel caso di richiesta di cancellazione da parte del soggetto iscritto, dalla data di presentazione dell'istanza di cancellazione.
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