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Sanzioni
Termini di deposito
Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di cooperative che devono essere presentate entro 20 giorni dalla data dell'atto e delle domande di iscrizione delle società di capitali che devono essere presentate entro 10 giorni dalla data dell'atto..
Sanzioni del Registro Imprese
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:
SOGGETTI | IMPORTO SANZIONI |
Imprese individuali/Notai/ /Enti Pubblici Economici | € 20,00 a carico del titolare/di ogni legale rappresentante in carica al momento della violazione |
Società/Consorzi
per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine |
€ 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione
€ 91,56 per ritardato deposito |
Società/Consorzi
per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine |
€ 206,00 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione
€ 274,66 per ritardato deposito |
Per violazioni commesse fino al 14/11/2011 gli importi delle sanzioni sono di € 549,34 per il ritardato deposito di bilancio ed € 412,00 per la ritardata od omessa presentazione di altre domande al Registro imprese.
Sanzioni del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)
Mod. S5 - UL - R
L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:
Giorni di ritardo | IIMPORTO SANZIONE |
dal 1° al 30° giorno di ritardo | € 10,00 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
dal 31° giorno di ritardo |
€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
Modalità e termini di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, tramite il servizio pagoPA.
Attenzione: si specifica che in caso di società/consorzi/soggetti R.E.A. il modulo di pagamento precompilato viene inviato esclusivamente alla/e persona/e responsabile/i mediante raccomandata A/R. La società, responsabile in solido, può procedere al pagamento mediante utilizzo del bollettino inviato alla/e persona/e responsabile/i.
Attenzione: la società, responsabile in solido, è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa solo se la stessa non viene pagata dalla/e persona/e responsabile/i che è/sono stata/e informata/e con apposita comunicazione.
Scritti difensivi
Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di infrazione amministrativa gli interessati potranno presentare eventuali scritti difensivi e/o altra documentazione alla Camera di commercio di Bolzano, ufficio Registro imprese, via Alto Adige 60, 39100 Bolzano, (tel. 0471/945522 – 634 – 638) o chiedere di essere sentiti personalmente.
Avvertenza: nel caso gli scritti difensivi non possano essere accolti, la sanzione non potrà più essere pagata in misura ridotta entro 60 giorni e l’Ufficio è obbligato ad emettere decreto ingiuntivo di pagamento che prevede l’aumento nella misura del triplo dell’importo minimo.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 581/1995
- L. n. 689 del 24.11.1981
- L. n. 630 del 04.11.1981
- Art. 2194 c.c.
- Art. 2630 c.c.
- Art. 2631 c.c.
Si comunica che con provvedimento 24 gennaio 2023, n. 1 la Giunta camerale ha rinunciato all'applicazione dello stralcio dei debiti inferiori a 1.000 EUR di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cliccare qui per scaricare il provvedimento).
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