Sanzioni
Termini di deposito
Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 20 giorni dalla data dell'atto.
Sanzioni del Registro Imprese
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:
SOGGETTI | IMPORTO SANZIONI |
Imprese individuali/Notai/ /Enti Pubblici Economici | € 20,00 a carico del titolare/di ogni legale rappresentante in carica al momento della violazione |
Società/Consorzi
per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine |
€ 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione
€ 91,56 per ritardato deposito |
Società/Consorzi
per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine |
€ 206,00 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione
€ 274,66 per ritardato deposito |
Per violazioni commesse fino al 14/11/2011 gli importi delle sanzioni sono di € 549,34 per il ritardato deposito di bilancio ed € 412,00 per la ritardata od omessa presentazione di altre domande al Registro imprese.
Sanzioni del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)
Mod. S5 - UL - R
L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:
Giorni di ritardo | IIMPORTO SANZIONE |
dal 1° al 30° giorno di ritardo | € 10,00 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
dal 31° giorno di ritardo |
€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
Modalità e termini di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, tramite il servizio pagoPA.
Attenzione: si specifica che in caso di società/consorzi/soggetti R.E.A. il modulo di pagamento precompilato viene inviato esclusivamente alla/e persona/e responsabile/i mediante raccomandata A/R. La società, responsabile in solido, può procedere al pagamento mediante utilizzo del bollettino inviato alla/e persona/e responsabile/i.
Attenzione: la società, responsabile in solido, è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa solo se la stessa non viene pagata dalla/e persona/e responsabile/i che è/sono stata/e informata/e con apposita comunicazione.
Scritti difensivi
Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di infrazione amministrativa gli interessati potranno presentare eventuali scritti difensivi e/o altra documentazione alla Camera di commercio di Bolzano, ufficio Registro imprese, via Alto Adige 60, 39100 Bolzano, (tel. 0471/945522 – 634 – 638) o chiedere di essere sentiti personalmente.
Avvertenza: nel caso gli scritti difensivi non possano essere accolti, la sanzione non potrà più essere pagata in misura ridotta entro 60 giorni e l’Ufficio è obbligato ad emettere decreto ingiuntivo di pagamento che prevede l’aumento nella misura del triplo dell’importo minimo.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 581/1995
- L. n. 689 del 24.11.1981
- L. n. 630 del 04.11.1981
- Art. 2194 c.c.
- Art. 2630 c.c.
- Art. 2631 c.c.
Si comunica che con provvedimento 24 gennaio 2023, n. 1 la Giunta camerale ha rinunciato all'applicazione dello stralcio dei debiti inferiori a 1.000 EUR di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cliccare qui per scaricare il provvedimento).
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