Domicilio digitale - PEC
Iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria
Prime indicazioni operative
Con nota del 12.03.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito alle Camere di commercio le prime indicazioni operative relativamente all'introduzione, con legge di bilancio 2025, dell'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) nei confronti di tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Queste prime indicazioni non hanno consentito tuttavia di pervenire ad una chiara e univoca applicazione delle nuove disposizioni normative. Pertanto, sono state avviate ulteriori interlocuzioni con il Ministero al fine di chiarire le criticità interpretative emerse.
Nelle more di tali chiarimenti, si forniscono qui di seguito le prime indicazioni operative:
1) Società interessate e soggetti obbligati
- nelle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) devono interdersi obbligati tutti i soci amministratori e liquidatori, anche se non sono qualificati come legali rappresentanti;
- nelle società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche semplificata, società cooperative, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, contratti di rete con soggettività giuridica) devono intendersi obbligati tutti gli amministratori (ovvero tutti i componenti dell'organo collegiale) e i liquidatori, anche se non qualificati come legali rappresentanti.
2) Termine e modalità dell'adempimento
- Società costituite dal 1° gennaio 2025
tutte le società dovranno effettuare la comunicazione in sede di prima iscrizione al Registro delle imprese, nonché la società di persone in sede di iscrizione delle domande di variazione del contratto sociale che comporti l'attribuzione e/o variazione della qualifica di socio amministratore/liquidatore; le società di capitali in sede di iscrizione della nomina di amministratore/liquidatore di società di capitali;
- Società già esistenti al 1° gennaio 2025
le società di persone dovranno conformarsi al nuovo obbligo in sede di iscrizione della domanda di modifica del contratto sociale di società dalle quali consegua l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore; le società di capitali dovranno conformarsi in sede in iscrizione della nomina/conferma carica di amministratore, di attribuzione di poteri ad amministratori già iscritti, e in sede di nomina di liquidatori.
Al momento l'indicazione del domicilio digitale può anche coincidere con il domicilio digitale della società amministrata.
L'omessa indicazione del domicilio digitale comporta la sospensione della domanda, con richiesta di regolarizzazione ed eventuale rigetto della stessa.
Agli amministratori/liquidatori delle società già esistenti al 1° gennaio 2025 è consentita la comunicazione "volontaria" del solo domicilio digitale di esenzione da diritti e bolli.
La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale avviene mediante compilazione del modello Int. P - riq. 2 domicilio/residenza.
Al momento non è previsto un termine e pertanto non verranno elevate sanzioni amministrative.
Sarà cura dell'ufficio aggiornare le informazioni qualora il Ministero dovesse fornire ulteriori o diversi chiarimenti in materia.
Obbligo comunicazione indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro il 1° Ottobre 2020
Le imprese costituite in forma societaria già iscritte nel Registro delle imprese, che non hanno già iscritto il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC), sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020; al medesimo adempimento sono tenute anche le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale. Sono intesi anche gli indirizzi PEC inattivi oppure precedentemente cancellati d’ufficio.
La regolarizzazione della propria posizione avviene con relativa comunicazione al Registro delle imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazione).
La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1548,00 euro).
La PEC ha lo stesso valore legale di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre che, sia mittente che destinatario usino un indirizzo PEC. Questo servizio viene offerto da diversi operatori accreditati presso l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) - elenco operatori .
Dal 2009 tutte le società sono obbligate di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Nel 2013 è stato esteso l’obbligo anche alle ditte individuali attive e non soggette a procedura concorsuale.
l'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all'impresa stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
La comunicazione dell'indirizzo PEC e le sue eventuali successive variazioni dovranno avvenire in modalità telematica tramite la Comunicazione Unica, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Si invita a contattare il proprio consulente o associazione di categoria.
È un servizio di InfoCamere che consente di iscrivere al Registro delle imprese il domicilio digitale di una impresa individuale o società utilizzando la firma digitale del titolare o legale rappresentante.
Questo servizio è gratuito e disponibile all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it
Consultazione indirizzi PEC
È attivo all’indirizzo www.inipec.gov.it il portale telematico INI-PEC per accedere, senza necessità di autenticazione, all’elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti.
La consultazione telematica gratuita dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese è possibile anche all'indirizzo www.registroimprese.it. L'informazione viene visualizzata, selezionando i dati di una determinata impresa dalla ricerca anagrafica.
Normativa di riferimento, circolari e direttive
- Provvedimento del Giudice del Registro imprese di cancellazione degli indirizzi PEC non validi o inattivi (pdf 240 kb) - Elenco indirizzi pec (pdf 571 kb)
- Circolare della Direttrice dell'ufficio Registro Imprese del 05.08.2020 - Novità normative in materia di PEC - (pdf 304 kb)
- Disposizione del Direttore di Ripartizione del 29.04.2020 -- Cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC non più validi dal registro imprese. (pdf 339 kb) Elenco indirizzi pec (pdf 467 kb)
- Determina del 18.10.2019 (pdf 285 kb) Provvedimento del Giudice del Registro imprese di cancellazione degli indirizzi PEC non validi o inattivi (pdf 147 kb) Elenco indirizzi pec (pdf 412 kb)
- Disposizione del Direttore di Ripartizione del 17.07.2019 - Cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC non più validi dal registro imprese. (pdf 270 kb) Elenco indirizzi pec (pdf 75 kb)
- Circolare del Conservatore del Registro delle imprese del 20.03.2013. Obbligo di comunicazione PEC per imprese individuali (pdf 1,26 mb)
- D.L. 185/2008, Art. 16 comma 6, convertito nella legge 2/2009 pubblicata in G.U.il 28.01.2009. Obbligo di comunicazione PEC in sede di iscrizione societaria
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3645/C del 03.11.2011. Aspetti giuridici ed operativi in materia di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'indirizzo di PEC
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 223761 del 24.11.2011. Comunicazione indirizzo PEC per procedure concorsuali
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 97146 del 11.06.2013. Richiama l’attenzione delle Associazioni di Categoria sulla necessità che gli indirizzi PEC delle imprese individuali abbiano il carattere dell’univocità
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 113362 del 04.07.2013. Impresa non raggiunta dai servizi di collegamento telematico – parere del Ministero dello Sviluppo Economico
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 77684 del 09.05.2014 - Iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 99508 del 23.05.2014 (pdf 161 kb) – Precisazioni iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese
- Direttive del Ministero dello Sviluppo economico in materia di PEC – posta elettronica certificata (pdf 2,94 mb)
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