Contrast:High contrast|Normal view
Attività di pulizia
Attività di pulizia (Legge 25 gennaio 1994, n. 82)
Le imprese che svolgono le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono definite dalla Legge 82/1994 "imprese di pulizia".
Il Decreto M.I.C.A. del 07/07/1997 n. 274 ha così definito le attività di cui sopra:
pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
disinfestazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
derattizzazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia le seguenti attività:
Pulizia di caminetti, l’espurgo dei pozzi neri, la sterilizzazione di terreni ed ambienti, la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali, la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri, l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici e servizi di nettezza urbana, gestione dei rifiuti urbani e pulizia di strade ed aree pubbliche.
Requisiti richiesti per l'esercizio di tutte le attività (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione):
Requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 della legge 82/1994:
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto n. 267 del 16.3.1942
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n.1423, 10.02.1962 n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso (N.B.: Le Leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/05/1965, n. 575 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011. La legge 10/02/1962 n. 57 è stata abrogata.)
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da: titolare di impresa individuale e institore o direttore preposto all'esercizio dell'impresa, tutti i soci di s.n.c., tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a., tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative
-
Requisiti di onorabilità di cui al D. Lgs. 159/2011:
L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Attività di pulizia e disinfezione: Ai sensi del decreto legge n. 7 del 31.01.2007 per avviare l'attività di pulizia e disinfezione non servono più i requisiti tecnico professionali nè la nomina del responsabile tecnico.
Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione:
Requisiti tecnico/professionali, il Decreto 274/1997 prevede il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente operaio qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
I diplomi ritenuti validi sono quelli che prevedono un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologia. (circolare del Ministero dell'Industria ora Ministero dello Sviluppo Economico n. 3428/c del 25.11.1997)
Inizio dell'attività. Le imprese di pulizie devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro imprese nella cui provincia ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica. La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica. La Camera di commercio di Bolzano offre alle imprese la possibilità di chiedere un parere, prima dell'invio della pratica telematica, circa i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. E' necessario presentare l'apposito modulo via e-mail o posta elettronica certificata.
Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel Registro delle imprese , secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:
- fascia a) fino a € 51.646,00
- fascia b) da € 51.646,01 fino a € 206.583,00
- fascia c) da € 206.583,01 fino a € 361.520,00
- fascia d) da € 361.520,01 fino a € 516.457,00
- fascia e) da € 516.457,01 fino a € 1.032.914,00
- fascia f) da € 1.032.914,01 fino a € 2.065.828,00
- fascia g) da € 2.065.828,01 fino a € 4.131.655,00
- fascia h) da € 4.131.655,01 fino a € 6.197.483,00
- fascia i) da € 6.197.483,01 fino a € 8.263.310,00
- fascia l) oltre € 8.263.310,00
Nel caso di iscrizione nella prima fascia l'importo medio deve essere almento di Euro 30.987,00.
Modulistica
- segnalazione certificata di inizio attività (docx 82kb)
- intercalare scia (docx 42kb)
Was this information useful?