Chamber of Commerce of Bolzano

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Se il danneggiato è un consumatore, può scegliere, la generale tutela prevista dal codice civile o la tutela speciale della responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dal codice del consumo.

In questo caso, infatti, se il consumatore (danneggiato) dimostra il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto del prodotto e danno subito, il produttore del bene (danneggiante) può essere chiamato a rispondere

  • indipendentemente dalla colpa, quindi anche nel caso in cui abbia agito in modo diligente (responsabilità oggettiva) e
  • a prescindere dalla sussistenza di un rapporto contrattuale con il consumatore, quindi anche se il consumatore danneggiato non è l’acquirente del prodotto in questione (responsabilità extracontrattuale).

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore.

Approfondimenti:

Riferimenti normativi

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 205 (codice del consumo) artt. 114 - 127

Consultazione della normativa di riferimento: www.normattiva.it

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