Chamber of Commerce of Bolzano

Avvio del procedimento

La domanda di conciliazione in materia di consumo può essere compilata sia in tedesco che in italiano. La procedura può svolgersi altresì in tedesco ed in italiano.  

La domanda può essere ritirata dalla parte istante in qualsiasi momento.

Il verbale di accordo non costituisce titolo esecutivo per il quale occorrerà procedere con omologa presso il Tribunale di competenza.

Il conciliatore può dichiarare concluso il procedimento incaricando la Segreteria di darne notizia alle parti:

  • in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
  • qualora siano decorsi novanta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

Il procedimento di conciliazione si può avviare

  • su istanza di parte
  • sulla base di un’apposita clausola contrattuale
  • disposto dal Giudice
  • qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento di conciliazione può essere presentata in modalità:

  • cartacea allo sportello negli orari di apertura previsti
  • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
  • a mezzo pec

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli.

Moduli

Esclusioni

Ai sensi dell’art.141-bis comma 2 del d.lgs. 206/2005 e salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, l’Organismo di conciliazione ADR-Consumer esclude il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:

  • il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
  • la controversia è futile o temeraria;
  • la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro Organismo di conciliazione ADR-Consumer o da un organo giurisdizionale, salvo i casi disposti dal giudice;
  • il valore della controversia è inferiore a 40,00 (quaranta) Euro o superiore a 500.000,00 (cinquecentomila) Euro;
  • il consumatore non ha presentato la domanda all'Organismo di conciliazione ADR-Consumer entro un limite di tempo non superiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;
  • il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'Organismo di conciliazione ADR-Consumer.

Le controversie di consumo nascenti dall'e-commerce non vengono trattate dal presente Organismo di conciliazione ADR-Consumer, fatti salvi i protocolli di intesa che la Camera di commercio di Bolzano ha in essere con strutture riconosciute, nell’osservanza di un più generale principio di sussidiarietà.

Relazione relativa all'attività annuale

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ADR-Consumer

0471 945 561