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Veicoli per il trasporto di rifiuti
Imprese ed enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada devono disporre di una dotazione minima di veicoli idonei al trasporto di rifiuti, a seconda delle categorie e classi di iscrizione nonché delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare.
Disponibilità dei veicoli
I veicoli devono trovarsi in disponibilità dell’impresa ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose. Sul tema il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito una serie di chiarimenti.
Con le circolari n. 7 ed 8 del 24 luglio 2019 è stata introdotta una nuova procedura che riguarda alcuni titoli di disponibilità temporanei, quali contratti di locazione e comodato senza conducente.
Per maggiori informazioni cliccare sui seguenti link:
Circolari del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali:
- Circolare n. 7 del 24 luglio 2019
- Circolare n. 8 del 24 luglio 2019
- Circolare n. 1 del 28 gennaio 2019
- Circolare n. 345 del 30 aprile 2015
- Circolare n. 995 del 9 settembre 2013
- Circolare n. 820 del 16 giugno 2008
Documenti a bordo dei veicoli
A bordo dei veicoli che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada devono trovarsi specifici documenti relativi all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali:
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