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Ruolo dei periti ed esperti
Versione del 15/05/2025
Esercizio dell’attività
Come specificato dal Ministero competente, il Ruolo dei periti e degli esperti della Camera di Commercio non è un ruolo costitutivo; quindi, l’iscrizione ad esso non abilita legalmente ad alcuna professione peritale e non costituisce elemento indispensabile per l’esercizio della stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze. Perciò la mancata iscrizione non comporta agli interessati alcun impedimento o pregiudizio all’esercizio della professione che può essere svolta anche senza iscrizione nel ruolo in oggetto, sulla base delle loro qualifiche già acquisite.
Iscrizione
Al ruolo dei periti e degli esperti possono iscriversi tutti coloro che vogliono effettuare perizie in determinati settori merceologici. L'iscrizione, che non abilita all'esercizio dell'attività, ha una pura funzione di pubblicità conoscitiva, infatti non è obbligatoria ai fini dello svolgimento dell'attività stessa.
I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo esercitano funzioni di carattere prevalentemente pratico; sono escluse tutte quelle attività professionali per le quali esistono Albi regolati da apposite disposizioni.
Per l'iscrizione sono richiesti adeguati requisiti professionali e morali.
La valutazione dei requisiti dichiarati e la decisione finale sulle domande di iscrizione nel ruolo sono a discrezione della Camera di Commercio.
Termini del procedimento amministrativo
Entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda di iscrizione.
Ricorso contro il provvedimento di diniego di iscrizione
I ricorsi gerarchici impropri previsti dal regolamento contro i provvedimenti di diniego di iscrizione devono essere presentati direttamente a:
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Karin Pichler, Direttrice Ufficio Qualifiche professionali, Commercio estero, Servizi digitali, Affari legali
Fonti legali
L'articolo 32 del Testo Unico del 1934 attribuisce alla Camera di commercio la tenuta del ruolo dei periti e degli esperti. Le relative disposizioni sono contenute in un regolamento tipo del Ministero delle Attività Produttive.
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