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Sapevate che...?
Nuove tipologie di marchio
Dal 9 settembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore del decreto 1° giugno 2021 n. 119 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state introdotte importanti modifiche al regolamento di attuazione (decreto n. 33 del 13 gennaio 2010) del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005). Una novità importante riguarda l'ampliamento delle tipologie di marchio registrabili.
Sono registrabili come marchio d’impresa tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando una tecnologia generalmente disponibile, come i suoni, e pertanto non più esclusivamente i segni rappresentati mediante raprpesentazione grafica. Vale il pincipio generale della libertà di rappresentazione di un marchio, secondo precise prescrizioni e a condizione che il segno sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre. La rappresentazione è elemento cruciale ai fini della tutela del marchio, in quanto definisce l’oggetto della registrazione. La rappresentazione stessa può (ma non deve) essere accompagnata da una descrizione.
Sono previste le seguenti tipologie:
- il marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione;
- il marchio figurativo, invece, comprende caratteri, stilizzazioni, una riproduzione grafica o un colore: si tratta di marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi;
- il marchio tridimensionale è costituito da una forma tridimensionale di un oggetto: sono compresi contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto;
- il marchio di posizionamento può essere costituito invece dalla modalità specifica di posizionamento od apposizione dello stesso sul prodotto.
- il marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente;
- il marchio di colore può riguardare un colore unico, senza contorni, oppure una combinazione di colori;
- il marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.
- il marchio di movimento è costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio, oppure comprende tale movimento o cambiamento;
- il marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagini e di suoni o comprende tale combinazione;
- il marchio olografico comprende invece elementi con caratteristiche olografiche.
La legge prevede anche una categoria residuale: possono essere registrate anche altre tipologie di marchi che non rientrino in nessuna delle suddette categorie o che consistano in una combinazione delle predette tipologie di marchi. In ogni caso devono essere osservati i requisiti per la riproduzione del marchio.
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